Misure per la competitività e la riduzione della spesa pubblica - 2

Qualche anno fa, per ridurre la spesa pubblica, passò un principio, ovvero il divieto di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, che di norma, colpiva cittadini danarosi, che continuavano ad esercitare la loro attività, o che si erano dati alla politica, alle consulenze, ecc.

…vediamo Brunetta che ha fatto passare in un decreto che ha negli obiettivi dichiarati la riduzione della spesa pubblica:

 			Art. 19.
            Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
                         e redditi di lavoro
  1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2009  le  pensioni
 dirette  di anzianita'  a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme   sostitutive  ed
esclusive  della  medesima  sono  totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente
comma sono totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le  pensioni  dirette  conseguite
nel  regime  contributivo  in  via anticipata  rispetto  ai
65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della
gestione separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  a  condizione che il soggetto
abbia maturato i requisiti di cui  all'articolo 1, commi 6 e
7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle   decorrenze   dei  trattamenti  disciplinato
dall'articolo 1, comma 6,  della  predetta  legge  n.  243
del 2004. Con effetto dalla medesima   data   di   cui   al
primo  periodo  del  presente  comma relativamente  alle
pensioni  liquidate  interamente  con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia
anticipate  liquidate  con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia
liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
2.  I  commi 21  e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n.335, sono soppressi.
3.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965,
n. 758.



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Una risposta to “Misure per la competitività e la riduzione della spesa pubblica - 2”

  1. […] mi segnala in un commento ai miei precedenti articoli sull’operato del Governo contro i […]


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