Cancellare 100 anni di lotte e conquiste sindacali
Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) , con un colpo di spugna, all’art. 71, cancella 100 anni di lotte e conquiste sindacali introducendo, al comma 1 una tassazione sulla malattia:
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto
il trattamento economico fondamentale
con esclusione di ogni indennita' o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonche' di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento piu'
favorevole eventualmente previsto dai contratti
collettivi o dalle specifiche normative di settore
per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a
ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche' per le assenze relative a patologie gravi
che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per
gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito
previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini
e le modalita' di fruizione delle stesse, con
l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente
ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le
quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi
o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione
dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza
sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al
comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternita', compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e per
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche'
le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori
di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Quello che colpisce di più, allo stato attuale, è l’assordante silenzio dei sindacati, mi chiedo se soono conniventi o se sono stati zittiti facendo in modo che le proteste non passino per i mass media.
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Scritto il : 7 Luglio 2008 in Riflessioni, Risorse, politica | Sottoscrivi il feed
dall’art. 38 della costituzione: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
bisogna partire dal presupposto che in media il salario normale (per essere buoni) è già il minimo adeguato alle esigenze, a confronto col costo della vita, pertanto una tassazione per malattia lo fa scendere sotto il minimo ingiustificatamente.
[…] mi segnala in un commento ai miei precedenti articoli sull’operato del Governo contro i […]
se, per disgrazia, come terza malattia nell’anno solare dovesse venire una banale ma terribile diarrea o una cefalea violenta o qualsiasi breve malattia invalidante ai fini lavorativi , cosa si dovrebbe fare? ingolfare i gia intasatissimi pronto soccorso?o rivolgersi agli uffici di medicina fiscale delle asl? si prevede un fiume in piena , ma non è dato sapere cosa travolgerà se nessuno darà direttive per la creazione di uffici ad hoc o cosa?
ciao Mara, pensa ad un altro caso tutt’altro che infrequente: ci si ricovera per una operazione di quelle di routine, un’ernia, si sta ricoverati tre giorni, poi ti dimettono e ti prescrivono 5 giorni di riposo, anche per evitare che si riaprano i punti… mi chiedo, a quel punto visto che non sei più ricoverato ti detraggono i soldi dalla busta paga? se si siamo in uno stato incivile.
Se si va in ufficio non ti accettano perché con quella prescrizione nessuno si assume la responsabilità di accettarti ( se ti si aprono i punti in ufficio poi diventa incidente sul lavoro e con quella prescrizione, responsabilità del dirigente), ma intanto ti fanno le detrazioni.
Insomma, quasi è meglio essere cococo. almeno lo sai fin dall’inizio che per la maolattia non sei pagato!