Qualche anno fa, per ridurre la spesa pubblica, passò un principio, ovvero il divieto di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, che di norma, colpiva cittadini danarosi, che continuavano ad esercitare la loro attività, o che si erano dati alla politica, alle consulenze, ecc.
…vediamo Brunetta che ha fatto passare in un decreto che ha negli obiettivi dichiarati la riduzione della spesa pubblica:
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni
dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite
nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai
65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto
abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e
7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato
dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al
primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia
anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia
liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n.335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965,
n. 758.
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Scritto il : 9 Luglio 2008 in politica | 1 Commento » Sottoscrivi il feed